Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca norme per il riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti.
      2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legislazione vigente in materia, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e di non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e di sicurezza, fermi restando la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale e il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
      3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà

 

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di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di adeguatezza.